Se il socio subentra al dipendente non vi è soppressione del posto di lavoro: lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12242/15 pubblicata il 12/06/2015 ha sancito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore per soppressione del posto di lavoro in seguito all’ingresso di un socio che svolga le sue stesse mansioni.Nel caso specifico una lavoratrice veniva licenziata per la soppressione del posto di lavoro in seguito all’ingresso di nuovi soci che avrebbero svolto le mansioni già a lei attribuite.
Tale circostanza esclude che la soppressione del posto di lavoro sia la configurazione di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che i soci subentranti svolgano le stesse mansioni esclude che il riassetto organizzativo sia volto a fronteggiare situazioni sfavorevoli e non contingenti, idonee ad influire sulla normale attività produttiva, imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei costi.
E’ posto a carico del datore di lavoro l’onere di dedurre e dimostrare l’effettiva sussistenza del motivo addotto, nell’ipotesi di licenziamento riconducibile ad un riassetto organizzativo dell’impresa, e le ragioni che giustificano le operazioni di riassetto.
Nel caso specifico le ragioni non sono state nè indicate nè provate dalla società che ha fatto genericamente riferimento alla “soppressione del posto di lavoro” a causa dell’ingresso di due nuovi soci lavoratori.
Nessun fondamento obiettivo, neppure di ordine economico, è stato prospettato al fine di giustificare l’operazione, pertanto la Corte non ritiene sussistente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di licenziamento e respinge il ricorso della società.
Cassazione: l’ingresso del socio non giustifica il licenziamento
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