Con la sentenza n. 17685 del 5 luglio 2018 e pubblicata il 11 Lug 2018 la Cassazione ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento adottato da un’impresa nei confronti di un dipendente che aveva compiuto, il proprio lavoro in tre ore e mezza a differenza dei colleghi che avevano impiegato mezz’ora.
La Corte ha giustificato il recesso per scarso rendimento ritenendo che il provvedimento non era il solo ad essere stato irrogato per tale motivo in quanto il datore, già in passato, con più sanzioni disciplinari di natura conservativa, aveva punito il lavoratore.
Infatti secondo i giudici della suprema Corte di cassazione, per giustificare il licenziamento per scarso rendimento è necessario almeno un precedente richiamo, quindi un procedimento disciplinare che abbia inflitto al dipendente una sanzione meno grave del licenziamento a causa della sua lentezza sul lavoro, nonostante ciò il lavoratore ha continuato a perseguire nella sua condotta illecita.
Il secondo ostacolo per poter licenziare è determinato dalla misura del ritardo, quella non passibile di giustificazioni, facendo la distinzione delle cause che hanno determinato la lentezza sul lavoro: salute o colpa.
Nel corso del rapporto di lavoro, le condizioni di salute del dipendente possono mutare, se già precarie, peggiorare.
La lentezza potrebbe dipendere da malattia o da una particolare condizione (momentanea o definitiva) del lavoratore.
L’interessato ha l’obbligo di comunicare la propria patologia al datore di lavoro il quale, a sua volta, non può costringerlo a mansioni incompatibili con il suo stato.
Se non si tratta di una causa che può essere rimossa nel giro di pochi giorni o settimane, l’azienda non è tenuta a tollerare un dipendente che, anche se per cause a lui non imputabili,è divenuto inabile alla mansione.
La legge stabilisce che l’inabilità al lavoro per sopravvenuta infermità impone al datore di verificare se sussistono altre mansioni liberi, compatibili con le sue capacità a cui può essere adibito; in caso negativo, si può procedere al licenziamento, in ogni caso è illegittimo il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore disabile, quello appartenente alle categorie protette.
Alfredo Magnifico
Cassazione/Licenziamento per scarso rendimento e sua legittimità
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