Con la sentenza n. 19320/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di licenziamento collettivo, al lavoratore va riconosciuta solo l’indennità risarcitoria e non la reintegra, nel caso in cui il datore di lavoro all’avvio della mobilità non abbia esplicitato come valorizza il criterio dell’anzianità nel punteggio necessario per l’individuazione dei dipendenti da licenziare e quelli da salvare.
Inoltre si specifica che la tutela reale, prevista dalla legge in caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, non si estende alla violazione delle procedure, come invece accade nell’ipotesi in cui l’azienda non specifica l’applicazione del criterio delle esigenze produttive sotteso al licenziamento.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la comunicazione (di cui all’art. 4, comma 9, della Legge n. 223 del 1991) ha lo scopo di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti.
Le ragioni del recesso devono essere chiare, poichè non consentono al datore di lavoro di dedurre in giudizio ex post l’applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risultanti dalla citata comunicazione.
Alfredo Magnifico
Cassazione: licenziamento collettivo e reintegra
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