La sentenza 26512 della Cassazione, depositata il 30 settembre ha stabilito che Le tasse vanno pagate anche sulle mance ed ha preso in esame il caso di un capo ricevimento di un lussuoso Hotel a 5 stelle della Costa Smeralda a cui l’Agenzia delle Entrate aveva catalogato come reddito da lavoro dipendente non dichiarato i circa 84mila euro che il dipendente dell’albergo aveva ricevuto dai clienti, il concierge si è rivolto ai giudici, sostenendo che non ci fosse alcuna norma a sostegno della tesi dell’Agenzia.
La Commissione tributaria regionale si era trovata d’accordo con il lavoratore – sostenendo che in base al Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) le regalie non potevano essere considerate tassabili perché non comprese nel reddito da lavoro dipendente – di diverso avviso è risultata essere la Corte Suprema.
L’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, prevede, una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro; ma nella definizione rientrano tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, collegate al rapporto di lavoro. Incluse le mance, che hanno origine dal rapporto di lavoro subordinato e costituiscono un’entrata “sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento”, ha sottolineato la corte.
Non ha avuto peso la natura aleatoria delle mance e il fatto che le elargizioni arrivassero direttamente dal cliente, senza alcuna relazione con il datore di lavoro. Le mance non dichiarate al fisco rientrano nel quadro normativo che detta una sola linea per il reddito da lavoro dipendente, sia ai fini fiscali sia contributivi.
I giudici della Cassazione hanno ritenuto che “in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.
La decisione è stata adottata, nonostante una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n.3/2018) escluda dalla tassazione le donazioni di modico valore, richiamando l’articolo 783 del Codice civile.
I giudici avvertono che, «In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione».
Alfredo Magnifico