Cassazione: L’azienda deve rispettare la procedura del licenziamento pena invalidità

Con la sentenza n 17166 del 18 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale,anche se il lavoratore, nell’ambito di una procedura disciplinare, ha presentato per iscritto le proprie giustificazioni e le stesso sono considerate complete ed esaustive, deve essere sentito personalmente qualora abbia presentato specifica richiesta.
Non si può licenziare un dipendente prima di sentirlo in prima persona – sempre che questi lo richieda – affinché possa difendersi dalle contestazioni che gli vengono mosse dall’azienda, anche se la giusta causa di licenziamento è valida – perché sussiste effettivamente la motivazione dedotta dall’azienda a fondamento della contestazione – il licenziamento è nullo se non rispetta il cosiddetto “contraddittorio” ossia il diritto del lavoratore ad essere ascoltato.
La procedura prevede la contestazione al lavoratore del comportamento illecito con l’invio di una lettera di contestazione disciplinare.
La contestazione deve avvenire in modo tempestivo, ossia senza far decorrere troppo tempo dal fatto.
La contestazione deve essere sufficientemente specifica (in modo da consentire al lavoratore una puntuale difesa) e immutabile (non potendo contestare, in un momento successivo, comportamenti ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella lettera di contestazione disciplinare.
Il lavoratore deve far pervenire, al datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione disciplinare, le proprie difese e controdeduzioni in forma scritta, Pertanto, prima dei cinque giorni suddetti, egli non può essere licenziato.
Il lavoratore può chiedere, nella lettera di risposta a quella di contestazione ricevuta dall’azienda, di essere convocato personalmente per essere sentito oralmente e fornire giustificazioni in merito al proprio comportamento, Ai fini della sua difesa il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato.
La richiesta di audizione, prosegue la sentenza, non è sindacabile dal datore di lavoro in quanto esula dai suoi poteri la facoltà di esprimere un giudizio sulla necessità di ascoltare personalmente il dipendente.
Nel caso in cui il datore di lavoro non convochi il lavoratore che abbia espressamente richiesto di essere ascoltato oralmente, il licenziamento è inefficace per omissione procedurale e violazione dello statuto dei lavoratori.
Alfredo Magnifico

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