La Cassazione,ha messo fine alla questione del lavoro festivo come obbligo, rigettando il ricorso di un azienda, e con la sentenza numero 16592/2015 ha ribadito che «il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c’è accordo tra le parti e non è il datore di lavoro che può obbligarlo. Nessun lavoratore dipendente può essere obbligato a lavorare nei giorni festivi infrasettimanali, così la Cassazione ha respinto il ricorso della Loro Piana di Romagnano Sesia,l’azienda aveva sanzionato una commessa che non si era presentata al lavoro il giorno dell’Epifania. La multa era stata giudicata illegittima dal Tribunale di Vercelli e dalla Corte d’Appello di Torino. Ora il principio è stato sancito anche dalla Cassazione.
L’importanza di questa sentenza risiede nel principio secondo cui il riposo per le festività, così come il riposo domenicale, non hanno una semplice funzione di ristoro ma un’importante fruizione di tempo libero qualificato.
La Cassazione ha ribadito che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale.
Il fatto risale a undici anni fa, la commessa non si era presentata al lavoro ed era stata sanzionata, poiché si era rifiutata di prestare servizio nei giorni festivi di apertura del punto vendita di Romagnano: oltre all’Epifania, anche Santo Stefano, 25 aprile e primo maggio.
Il Tribunale di Vercelli, nel 2008, aveva accolto il ricorso dell’addetta alle vendite: la multa inflittale era stata giudicata illegittima perché il datore di lavoro non poteva trasformare in modo unilaterale la festività in giornata lavorativa. Anche la Corte d’Appello di Torino aveva dato ragione alla lavoratrice, rimarcando la sistematicità della violazione del divieto al riposo della stessa azienda, per di più ripetuta su più giorni.
Alfredo Magnifico