Cassazione/ Il divieto di licenziamento per matrimonio vale solo per le donne

La suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 28926 del 12.11.2018, afferma che; se il datore di lavoro licenzia un dipendente poco dopo le nozze, il lavoratore non può impugnare il licenziamento invocando il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e il divieto di licenziamento per matrimonio dell’art. 35 D.L.11 aprile 2006, n. 198 non è applicabile.
La disposizione legislativa vale solo per le donne e non per gli uomini, la diversità di trattamento si giustificata dall’esigenza di tutelare la maternità.
Il caso nasce da un lavoratore che impugna il licenziamento irrogatogli pochi mesi dopo le nozze, chiedendo la nullità del recesso per causa di matrimonio,invocando l’applicabilità dell’art. 35 del D.L. 198/2006, sottolineando che la previsione della relativa tutela unicamente a favore della donna costituirebbe una discriminazione tra sessi, sotto il profilo costituzionale (art. 37 Cost.) e sotto quello dell’ordinamento europeo (art. 23, secondo comma, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE).
Secondo i giudici della Corte di Cassazione non si tratta di atto illegittimo o discriminatorio verso il sesso maschile, ma la ratio della norma risponde ad una diverso trattamento giustificato da ragioni legate alla maternità, costituzionalmente garantita alla donna, è quest’ultima ad adempiere all’essenziale funzione familiare della gravidanza e del puerperio.
Inoltre, spetta al datore di lavoro provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo tutelato, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa o giustificato motivo soggettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento disciplinare);
cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
In definitiva, il fatto che la norma sulla nullità del licenziamento causa matrimonio sia contenuta nel codice delle pari opportunità, non significa che sia estensibile anche agli uomini, poiché rappresenta una tutela unicamente per le donne. Infatti, il licenziamento per causa nozze colpisce le donne, che si assenterebbero dal lavoro per eventuale gravidanza.
La decisione degli ermellini non è in contrasto con la normativa antidiscriminatoria europea, né con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Alfredo Magnifico

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