Dalle ore 10 del 17 luglio sarà possibile presentare la domanda per ottenere le “Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati”, il cd. Bonus asilo nido.
La domanda potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2017 mediante una delle seguenti modalità:
WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto, tramite PIN dispositivo, Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
Enti di Patronato, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il beneficio spetta ai genitori di minori nati o adottati dal 1 gennaio 2016, residenti in Italia, cittadini italiani o comunitari, o in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ovvero di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007. Ai cittadini italiani, per tale beneficio, sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. Il richiedente dovrà essere colui che ha affrontato l’onere della spesa per quanto concerne l’asilo nido e dovrà essere anche convivente in caso di agevolazione per supporto domiciliare.
Il premio, consistente in un contributo di 1000 euro per pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati ovvero per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, verrà erogato dall’Istituto dietro presentazione di idonea documentazione.
L’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile e sarà parametrato in 11 mensilità per quanto concerne la frequenza dell’asilo nido e in unica soluzione per il supporto domiciliare.
Le istruzioni operative contenute nella circolare Inps n. 88 del 22 maggio 2017 consentono di gestire la fase transitoria dal 1 gennaio 2017 alla data di rilascio dell’applicativo, 17 luglio 2017, senza alcun pregiudizio per gli aventi diritto dalla data di entrata in vigore della norma.
Trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l’importo delle mensilità documentate sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura, il pagamento avrà cadenza mensile.
I benefici per l’anno 2017 sono riconosciuti nel limite complessivo di 144 milioni di euro con oneri a carico del Bilancio dello Stato.