Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di Bilancio per il 2021 prevedono alcuni benefici per le assunzioni e l’occupazione che, seppur abbastanza somiglianti, con altri sgravi previsti dal Legislatore negli anni scorsi, potrebbero aiutare i datori di lavoro nella ripartenza dopo la fine della crisi pandemica.
L’art. 4 prevede agevolazioni per favorire l’occupazione stabile di giovani con assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e trasformazioni di contratti a termine aperti tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022;tra i requisiti non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età, non coprono i contratti di apprendistato (già “status” contributivo agevolato) i rapporti di lavoro domestico, e personale con qualifica dirigenziale poiché regolamentati dai commi 100 e seguenti dell’art. 1, della legge n. 205/2017, ove si afferma che il campo di applicazione è quello dei contratti a tempo indeterminato “a tutele crescenti”: per cui lo sgravio si può applicare solo per assunzioni di operai, impiegati o quadri.
La norma, riguarda anche i soci di cooperative che saranno assunti a tempo indeterminato secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.
Il beneficio è riconosciuto per il 100% per 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero sarà di quarantotto mesi in favore per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in unità produttiva di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le assunzioni, possano riguardare anche lavoratori residenti in altre Regioni: ovviamente il loro luogo di lavoro deve essere in una di quelle sopra individuate e il beneficio, usufruibile per quattro anni, resterà fino a quando la prestazione continuerà a svolgersi in tali ambiti territoriali.
Il richiamo al comma 100 del
L’art. 1 al comma 100 della legge n. 205/2017 porta ad una serie di questioni;
La prima riguarda il campo di applicazione, datori di lavoro privati: imprenditori ma anche studi professionali, fondazioni, le associazioni senza fine di lucro, enti pubblici economici, gli ex IACP trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici economici, gli Enti, a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e trasformati in società di capitali, le ex IPAB, le aziende speciali costituite anche in consorzio ex D.L.vo n. 267/2000, i consorzi di bonifica e quelli industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici.
La seconda lo sgravio: il comma 100 fa riferimento ai contributi a carico dei singoli datori di lavoro per un importo massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, con esclusione di premi e contributi INAIL e, secondo un indirizzo consolidato, dei c.d. “contributi minori” come:
Il contributo Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
Il contributo ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L. vo n. 148/2015;
Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (v. circolare n. 40/2018).
Il comma 101 ha, prevede che i lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata, non debbano essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatta salva l’ipotesi, richiamata dal comma 103, in cui per un lavoratore sia stato, parzialmente fruito l’esonero, e riassunto a tempo indeterminato da altro datore che può usufruire del beneficio per il periodo utile alla fruizione dell’agevolazione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Questa disposizione non spetterà, se i soggetti interessati avranno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato, non ostativi i periodi di rapporto di apprendistato “non stabilizzatosi” al termine del periodo formativo.
Il comma 104 derogato, dal comma 3 dell’art. 4 del disegno di legge di Bilancio 2021: l’esonero spetta se:
I datori di lavoro non hanno proceduto nei sei mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 o a procedure collettive di riduzione di personale ai sensi degli articoli, 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Giova ricordare che, fino a sei mesi dal recesso, sussiste un diritto di precedenza ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949;
I datori di lavoro non procedono, nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.
Lo sgravio contributivo spetta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.Da ciò discende che non viene riconosciuto se non c’è:
Regolarità contributiva;
Rispetto degli obblighi di legge;
Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali;
Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
Rispetto di diritti di precedenza;
Rispetto ai lavoratori CIGS, a assunzioni con livello diverso o in un’altra unità produttiva.
Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.
Il comma 4 dell’art. 4, rispetto alla disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona, ricorda che le norme non trovano applicazione alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni previste dai commi 106 e 108 dell’art. 1, della legge n. 205/2017: di cosa si tratta?
Le norme incentivanti non trovano applicazione alla prosecuzione del rapporto di apprendistato nei dodici mesi successivi al tredicesimo dal consolidamento del contratto al termine del periodo formativo (comma 106) ed alle assunzioni dei giovani (comma 108) che vengono assunti al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto delle modalità ivi previste.
Le agevolazioni sono soggette all’autorizzazione di Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione. Probabilmente, la richiesta alla Commissione Europea è determinata dal fatto che in alcune Regioni del centro sud lo sgravio ha una durata maggiore (quarantotto mesi).
L’art. 5 del disegno di legge di Bilancio 2021 prevede un particolare beneficio in favore dei datori di lavoro che assumeranno donne nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. Riprendendo la previsione contenuta nei commi da 9 a 11 dell’art. 4 della legge n. 92/2012, la norma afferma che la percentuale di sgravio è riconosciuta, in via sperimentale e non strutturale, nella misura del 100% nel limite massimo di importo annuo pari a 6.000 euro.
Tale somma si riferisce alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dovrebbe escludere, premi, contributi INAIL e“contributi minori”.circolare INPS n. 111/2013 e quella del Ministero del Lavoro n. 34/2013.
Le assunzioni potranno essere a tempo indeterminato, determinato e con modalità di tempo parziale, e anche dopo l’instaurazione del vincolo associativo seguito da un rapporto di lavoro subordinato nelle cooperative di produzione e lavoro, secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, del D.L. vo n. 142/2001 e in caso di assunzione a scopo di somministrazione, lo sgravio contributivo sarà per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato: si protrarrà fino a 18 nel caso in cui il rapporto venga trasformato a tempo indeterminato, nell’ipotesi in cui sia, sin dall’inizio, a tempo indeterminato l’incentivo viene previsto, da subito, per i complessivi 18 mesi,in caso di assunzione a tempo parziale, le agevolazioni sono in proporzione, l’agevolazione contributiva non può riferirsi ad contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non assicura la stabilità dell’occupazione.
L’incentivo verrà riconosciuto, oltre che nel rispetto delle condizioni generali previste dall’ordinamento che, richiamate all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, anche a fronte di un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti, come sottolinea il comma 2 dell’art. 5 del disegno di legge.
Il calcolo dell’incremento va effettuato mensilmente con parametro di riferimento il numero dei lavoratori equivalenti al tempo pieno: va fatto tenendo presente il concetto di “impresa unica” al quale si riferisce l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento n. 1408/2013, richiamato anche dall’art. 31, comma 1, lettera f), del D.L.vo n. 150/2015, richiamato al comma 2 dell’art. 5, dove si afferma che l’incremento va considerato al netto delle diminuzioni del numero dei dipendenti verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso proprietario. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più al lavoro per:
Dimissioni volontarie: oggi, sono soltanto quelle rese con la procedura richiamata dall’art. 26 del D.L. vo n. 151/2015 e con i chiarimenti amministrativi del Ministero del Lavoro;
Invalidità;
Pensionamento per raggiunti limiti di età: va chiarito se rientrano nelle esclusioni i dipendenti che sono andati in pensione anticipatamente ( es. “quota 100”) o lavoratori che hanno risolto il rapporto con la c.d. “APE aziendale”, che normativamente è un “prestito”: in questi casi, la questione trova soluzione attraverso le dimissioni volontarie;
Riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
Licenziamento per giusta causa.
In passato, con l’interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro chiarì che se il requisito occupazionale non risulta per tutti i mesi di fruizione ed il datore lo ha, comunque, goduto, esso dovrà essere restituito o recuperato coattivamente.
Requisiti dell’art. 5 contenute nella legge n. 92/2012, di cui devono essere in possesso le donne;
Esse debbono essere prive di un lavoro regolarmente retribuito:
Da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati con D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020;
Da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
La risposta la offre il D.M. 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro: le donne disoccupate e quelle che in tale periodo non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o attività lavorativa autonoma da cui sia derivato un reddito che per le prestazioni subordinate non è superiore agli 8.000 euro e per quelle autonome a 4.800 euro.
Per quel che concerne il requisito della residenza, si fa riferimento a quella effettiva, senza alcuna specificazione di durata temporale.
L’ultimo comma dell’art. 5 subordina lo sgravio al “via libera” della Commissione Europea: che potrà essere concesso nei limiti ed alle condizioni fissati con il c.d. “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 1° marzo 2020 e la cui efficacia termina il 30 giugno 2021 che autorizza gli Stati membri ad usufruire di ogni flessibilità per affrontare gli effetti della crisi pandemica. In base a quanto riportato nella sezione 3.1 del “Quadro” perché l’aiuto sia compatibile la Commissione richiede:
Che il tetto dei benefici non sia superiore a 800.000 euro per ogni impresa;