L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita con decreto legislativo numero 22 del 2015 (vedi articolo 16, comma 1) e attuata con decreto interministeriale 29 ottobre 2015. Ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che sono già beneficiari della Naspi, abbiano fruito di questa per l’intera sua durata siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia
La circolare 47 specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del Progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza. La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite:
Servizi online del sito web istituzionale
Circolare numero 47 del 3 marzo 2016
Assegno di disoccupazione (Asdi) per i lavoratori non occupati già beneficiari della Naspi
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