Anche i comuni possono aderire al condono fiscale di cui al D.L. n. 50/2017 che può portare concreti benefici ai contribuenti in quanto consente di pagare a coloro che hanno avviato liti fiscali, le sole imposte accertate ed esclusione delle sanzioni e interessi. A fare il punto un articolo del tributarista Maurizio Villani che di seguito Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” affinchè anche gli enti territoriali più vicini ai cittadini prendano atto di questa facoltà:
Come noto, l’art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, rubricato “Definizione agevolata delle controversie tributarie”, ha previsto la possibilità per i contribuenti di accedere al condono fiscale delle liti pendenti.
Aderire all’attuale condono fiscale significa provvedere al pagamento delle sole imposte accertate con esclusione delle sanzioni ed il pagamento degli interessi, da calcolarsi dalla data di notifica dell’accertamento ai 60 giorni successivi.
Tanto premesso, a seguito della seduta della Camera del 23 maggio 2017, la Commissione Bilancio ha approvato delle proposte emendative in relazione al Decreto Legge citato prevedendo:
– innanzitutto, che possono accedere al condono fiscale coloro che hanno provveduto alla notifica alla controparte del ricorso entro la data del 22 aprile 2017;
– in secondo luogo, che entro il 31 agosto 2017, ciascun Ente territoriale può stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione della definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
Ciò significa che, anche i Comuni possono, entro il 31 agosto 2017, aderire al condono fiscale per quanto riguarda i tributi locali e consentire al cittadino contribuente, la cui lite pende innanzi alla Commissione tributaria competente, di poter vedere ampiamente ridotto quanto dovuto, mediante il pagamento di tre rate con scadenza 30 settembre 2017, 30 novembre 2017 e 30 giugno 2018.