Un’importante sentenza della Corte di Cassazione, la 4518/14, pubblicata il 26 febbraio chiarisce che solo dal momento della chiusura del conto corrente scatta il termine di prescrizione per il correntista che vuole rivalersi delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi anatocistici, entrambi illegittimi, applicati senza titolo dalla banca. La prima sezione civile della Suprema Corte ricorda, infatti, che il contratto fra le parti è di durata e soltanto alla fine si definiscono con certezza i rispettivi crediti e debiti.
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