Con la sentenza numero 20684/2016, depositata il 13 ottobre la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Inps al fine di far valere la legittimità del rifiuto di corrispondere a un proprio dipendente, con riferimento ai tre giorni di permesso, la parte di retribuzione connessa al raggiungimento degli obiettivi di produttività.
La Cassazione stabilisce che il lavoratore che si avvale dei permessi concessi dalla legge numero 104/1992 per l’assistenza ai familiari affetti da handicap o in stato di grave infermità ha diritto a pieno titolo anche ai compensi incentivanti ed il trattamento da corrispondere è esattamente lo stesso che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa
Già la Corte d’appello aveva sancito che i riposi ex lege n. 104/1992 possono essere equiparati ai riposi previsti per le lavoratrici madri, da considerare ore lavorative a tutti gli effetti, di conseguenza, anche in relazione a tali permessi il trattamento da corrispondere è “esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa”.
La Cassazione, confermando la pronuncia del giudice del merito, ha definitivamente sancito che se il lavoratore beneficia dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di un familiare affetto da handicap o in stato di grave infermità, ha pieno diritto ad ottenere sia la normale retribuzione che i compensi di produttività connessi a specifici progetti, tale principio, valido sia nel settore pubblico che in quello privato, è subordinato alla preventiva valutazione e alla verifica positiva dei risultati conseguiti.
Alfredo Magnifico