Affitti brevi, pronte le regole per intermediari e portali online

Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate le istruzioni per gli operatori che mettono
in contatto persone in cerca di un alloggio con chi dispone di un immobile da affittare
per periodi brevi. La manovra correttiva 2017 (Decreto legge n. 50/2017) ha infatti
previsto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche
attraverso la gestione di portali online, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e
trattenere una somma pari al 21% se intervengono nel pagamento o incassano i
corrispettivi. Con il provvedimento di oggi le Entrate illustrano come comunicare e
conservare le informazioni e come versare la ritenuta.
Affitti brevi, istruzioni per l’uso – Le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di
durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività
d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che
prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto
dalla manovra correttiva 2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1°
giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della
cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui
redditi derivanti dalla locazione. L’opzione può essere esercitata anche per i redditi
derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso
dell’immobile da parte del comodatario.
Chi sono i soggetti tenuti agli adempimenti – Il decreto ha previsto alcuni
adempimenti in capo agli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti di
locazione breve, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali
online. Questi soggetti devono trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi
per il loro tramite: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del
contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti
relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati
può essere effettuata anche in forma aggregata.
Come e quando trasmettere i dati – La predisposizione e la trasmissione dei dati deve
avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia, secondo le specifiche tecniche che
saranno pubblicate sul sito internet delle Entrate. I soggetti non residenti trasmettono i
dati tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante
fiscale, utilizzando gli stessi servizi dell’Agenzia. La comunicazione dei dati va
effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
La ritenuta e gli obblighi di versamento – Gli intermediari operano la ritenuta del
21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve,
qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al
beneficiario. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in
cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare
secca, o a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei
redditi, di applicare il regime della cedolare. Gli intermediari devono inoltre certificare e
dichiarare le ritenute operate. Con la risoluzione n. 88/E dello scorso 5 luglio è stato
istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della
ritenuta e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di
versamento.

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