Acquisti online e geo-blocking: le regole europee

Da dicembre scorso gli acquisti online in ambito europeo sono tutelati da nuove regole che proteggono il consumatore da discriminazioni legate alla propria nazionalità o residenza.Gli operatori commerciali devono infatti trattare gli acquirenti online di un altro paese dell’UE allo stesso modo dei clienti locali, consentendo l’accesso ai propri siti e garantendo uniformità di condizioni di vendita.

Il fenomeno, denominato “blocco geografico (geo-blocking)”, è molto diffuso.Le nuove regole sono state sancite dal Regolamento UE 2018/302, a cui è recentemente seguita la designazione, con la legge europea 37/2019, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) come organo di vigilanza e segnalazione.In verità nell’UE una normativa antidiscriminatoria già esisteva da anni (vedi la Direttiva 2006/123/CE recepita in Italia con il D.lgs. 59/2010) ma il Parlamento Europeo, valutando la sua scarsa efficacia, ha ritenuto di doverla rafforzare e rinnovare.Con “blocco geografico (geo-blocking)” si intendono le pratiche commerciali di alcuni venditori online che impongono limitazioni alle vendite transfrontaliere sulla base della nazionalità o del luogo di residenza dei clienti. 


Si ha discriminazione quando ad un cliente, in acquisti online od offline, vengono imposte condizioni diverse da quelle standard per ragioni di nazionalità o residenza.

Il Regolamento europeo sancisce il divieto di applicare le suddette limitazioni a meno che non esista una motivazione giustificata (norma di legge o altro impedimento) e precisa che NON costituiscono motivazioni giustificative le seguenti: 
– vendita di beni non consegnabili al di fuori della zona servita da uno specifico venditore;  
– vendita di servizi prestati tramite mezzi elettronici; 
– vendita di servizi erogati in un luogo fisico specifico; la vendita di servizi resi presso un determinato luogo in cui opera il venditore (biglietti per concerti, noleggio di auto, etc.) deve essere garantita anche a clienti di un altro Stato che accettino, ovviamente, le condizioni. Quanto sopra in ogni caso non impedisce ai venditori di offrire condizioni di accesso e prezzi di vendita diversi tra Stati membri o all’interno di uno Stato membro offerti ai clienti in un territorio specifico o a gruppi specifici su base non discriminatoria. 


Costituisce eccezione ovviamente anche il caso in cui sia la legge a impedire al venditore di vendere beni o servizi in determinati territori o a determinati clienti, oppure di vendere a prezzi diversi alcuni beni come per esempio i libri.Il Regolamento non riguarda i servizi di trasporto e quelli finanziari.Ai clienti di qualsiasi Stato non deve essere bloccato l’accesso ad un sito web con reindirizzamento verso altre versioni senza il loro consenso. 


Un sito italiano deve essere accessibile anche ad un cliente tedesco senza obbligo di passaggio, per fare un esempio, alla versione tedesca.Anche nel caso in cui il cliente accetti il rendirizzamento la pagina del sito che intendeva visitare deve risultare comunque accessibile.Nell’ambito dei mezzi di pagamento accettati, i venditori non possono applicare condizioni diverse per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento di un cliente, all’ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento. 


Quindi, per esempio, il venditore che, tra i suoi mezzi di pagamento, permette il bonifico non può rifiutare quello effettuato da una banca di uno Stato diverso dal proprio.Quanto sopra non impedisce al venditore ovviamente di sospendere la consegna di beni o la prestazione di servizi finché non riceve conferma del fatto che l’operazione di pagamento sia stata correttamente avviata né gli vieta, a meno che non lo sia per legge, di addebitare spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta.Già il Regolamento europeo 260/2012 vieta a tutti i beneficiari di esigere che i conti bancari dei paganti siano ubicati in un determinato Stato membro.

La legge italiana designa come organo vigilante l’Autorità AGCM e per segnalazioni si può procedere online dal sito www.agcm.it/servizi/segnala-on-line
Ferdinando Onorato

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