L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate prima di 60 giorni dalla chiusura delle indagini è nullo (a meno che non vi siano particolari motivi d’urgenza). La nullità scatta anche se non è stato in alcun modo compromesso il diritto del contribuente di partecipare al contraddittorio con l’amministrazione finanziaria. Questo perché il termine che decorre dal rilascio al contribuente dell’avviso nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni serve a garantire il pieno svolgimento del contraddittorio procedimentale che, nel rispetto della Costituzione italiana, ad agevolare collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente.
A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4543/2015 con la quale ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che dichiarava la nullità di un avviso di accertamento emesso prima di sessanta giorni dalla chiusura delle indagini, come previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, senza che vi fossero particolari motivi d’urgenza.
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