Come noto, l’art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:
- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 – 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427.
In materia, si veda la circolare n. 2/2013.
La medesima legge 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
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