Proprio ieri 25 novembre si è celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e per ricordare che tale data non debba essere solo un giorno del calendario ma anche un monito per tutti coloro che attentano ai diritti delle donne Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” segnala un’importante decisione del tribunale civile di Roma che è stata pubblicata proprio nei giorni scorsi.La rilevanza della sentenza 23351/13, pubblicata lo scorso 21 novembre dal giudice Corrado Cartoni della dodicesima sezione del tribunale capitolino è data dal fatto che in sede civile è stato riconosciuto un maxirisarcimento per il danno morale subito da una donna perseguitata dall’ex compagno dopo l’interruzione del rapporto sentimentale.
Per il togato, è infatti sufficiente l’astratta configurabilità del reato di stalking per consentire la liquidazione equitativa del pregiudizio, laddove il turbamento psichico della vittima deve ritenersi sussistente in via presuntiva per il grave illecito patito.Nel caso di specie la ragazza è stata risarcita con 10 mila euro oltre interessi e rivalutazione per i danni morali patiti a causa della condotta dell’ex fidanzato che non si era rassegnato alla fine del rapporto ed aveva assunto gli atteggiamenti tipici dello stalker: una lunga e continua serie di telefonate e sms, ora quasi supplicanti (con addirittura un’offerta di denaro), ma più spesso minacciosi e offensivi e comunque petulanti. Sino all’ultimo episodio in cui l’uomo perde la testa e si presenta senza citofonare alla porta della ex e tarda ad allontanarsi dal condominio anche quando gli viene detto che diversamente la donna avrebbe fatto intervenire la polizia.A testimoniare gli episodi sono sia la coinquilina della donna che un’altra persona che riferisce di aver letto il contenuto “terroristico” degli sms. Ed il tribunale non ha potuto che ritenere decisive le testimonianze per accertare incidentalmente la sussistenza del reato di stalking per quanto rileva ai fini della responsabilità civile, laddove bastano solo due episodi a configurare il reato ex articolo 612 bis del Codice Penale.Rilevata l’astratta configurabilità del reato, è stato riconosciuto “il danno morale inteso quale turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce del grave fatto illecito subito, gravità rappresentata dalla violenza psichica di cui l’attrice è stata vittima, peraltro ad opera dell’ex compagno, con inevitabile maggiore sofferenza, trattandosi della fine di un rapporto sentimentale”.