Quanti sinistri sono causati da malfunzionamenti degli impianti semaforici? Sicuramente non pochi. L’importante sentenza 18916/13 pubblicata ieri 11 ottobre dalla terza sezione della Cassazione Civile, forse potrebbe risolvere il problema e se non altro impegnare i comuni ad una maggiore attenzione e manutenzione perché di fatto stabilisce l’integrale responsabilità dell’amministrazione comunale per tutti quei sinistri causati da un non corretto funzionamento dei semafori per esempio quando all’incrocio uno dà luce intermittente (o spenta) e l’altro funziona regolarmente e proietta luce verde a uno degli automobilisti rimasti coinvolti nell’incidente.
Non vi è dubbio che la lanterna intermittente (o spenta) dell’impianto che regola una parte dell’intersezione costituisce un’insidia per i conducenti, mentre la responsabilità degli automobilisti, che pure astrattamente si può integrare come apporto causale concorrente, deve essere sorretta da giustificazioni piuttosto solide perché possa dirsi configurata.Nella fattispecie sono stati accolti entrambi i ricorsi, sia principale che incidentale, proposti da uno dei conducenti e dall’assicurazione dell’altro. Per gli ermellini il Tribunale che aveva giudicato in funzione di giudice dell’appello, ha sbagliato a ripartire equamente la colpa del sinistro fra il Comune e i due conducenti dei veicoli, peraltro errando nei conteggi.Rilevano i giudici di legittimità che la motivazione non considera correttamente quanto il malfunzionamento di uno dei due semafori all’incrocio abbia inciso sul verificarsi del sinistro. Soprattutto perché dev’essere anche evidenziato che l’incidente era avvenuto in piena notte, con l’impianto che da una parte non funzionava mentre dall’altra parte della strada era regolare dando via libera ai veicoli che sopraggiungono.Rilevano i giudici di piazza Cavour che secondo consolidata giurisprudenza della stessa Corte, la luce gialla intermittente della lampada, così come l’assenza totale di segnale valido, costituisca un trabocchetto vero e proprio che rende responsabile dei fatti lesivi la pubblica amministrazione tenuta alla gestione del servizio. Nel caso in questione, quindi, i conducenti procedevano a vista ed erano costretti ad affidarsi soltanto a ciò che potevano scorgere da lontano. Tocca, quindi, al giudice del rinvio ripartire la responsabilità dell’evento alla luce della commentata decisione.