Al di là delle definizioni il danno esistenziale o come lo si voglia chiamare và risarcito in maniera separata rispetto a quello biologico nel caso siano stati lesi diritti di rango costituzionale. Ed è così che con la sentenza n. 23147 dell’11 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, il diritto al risarcimento per la sopraggiunta impossibilità di realizzarsi sessualmente ad una vittima di un sinistro stradale.La decisione, per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, segna un’importante punto a favore per tutti quei danneggiati che sono rimasti vittima di gravi infortuni ed una nuova batosta a carico delle imprese di assicurazioni che si sono opposte da tempo ed in ogni sede a far riconoscere un importante voce di danno che altrimenti comporterebbe liquidazioni inique e parziali.Nel caso in questione è stato rigettato il ricorso incidentale di una compagnia che si opponeva alla sentenza della Corte d’Appello che aveva liquidato separatamente il danno alla vita sessuale definito dalla stesso danneggiato come danno esistenziale.
È importante sottolineare che nel motivare la sentenza, i giudici di legittimità rilevano, anche alla luce dell’ampio dibattito sul punto in giurisprudenza e dottrina, che se non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale “, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore pasta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria). Mentre, qualora si intendesse invece includere nella categoria pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima (essendo essi irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando in senso contrario che quest’ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta “danno esistenziale”. «Ed invero, l’erroneità della denominazione adottata, di per sé sola, non fa ovviamente discendere l’illegittimità della loro liquidazione».