Una nuova importante decisione sulla questione della scarsa trasparenza degli enti in materia di rilevazione elettronica delle infrazioni al Codice della Strada sulla quale da anni anche lo “Sportello dei Diritti”, si batte, soprattutto per la non rara volontà delle amministrazioni pubbliche, specie quelle degli enti locali di utilizzare lo strumento del verbale in serie per “far cassa” piuttosto che precipue esigenze di sicurezza stradale.In tal senso, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, appare significativo riportare la sentenza 287/13 del giudice di pace di Vasto, avvocato Alessandra Notaro, che è intervenuta sulla delicata materia degli autovelox occultati arrivando alla conclusione che se l’automobilista ricorre al verbale elevato a seguito di rilevazione dell’eccesso di velocità con strumenti elettronici per contestare la visibilità dello strumento, il Comune ha l’onere della prova contraria.
Se l’ente non va oltre le affermazioni contenute nel verbale, vale a dire l’attestazione che nei pressi dell’apparecchio di rilevamento si trovasse comunque l’agente accertatore, il ricorrente evita il pagamento della somma e il taglio dei punti-patente se l’amministrazione.Nel caso di specie è stata annullata la multa elevata sulla Statale a mezzo della famigerata apparecchiatura “Velomatic 512”.Ricorda il magistrato onorario, che con la riforma introdotta dal dl 117/07, il legislatore ha introdotto il principio secondo cui deve essere ben visibile la postazione che rileva in modo automatico la velocità dei veicoli per dare concreta attuazione ad altro principio che deve ispirare l’azione della P.A., ossia quello della trasparenza: ogni utente della strada ha dunque diritto ad avere conoscenza immediata dell’accertamento eseguito.Per il giudicante se il conducente sanzionato eccepisce la circostanza che l’apparecchio sarebbe stato nascosto ai veicoli in corsa, incombe per il Comune l’onere della prova contraria.Non è sufficiente sostenere di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Dl 117/07, in virtù delle quali dev’essere esposto almeno un cartello che segnala il rilevamento elettronico, né che l’agente accertatore fosse posizionato nelle immediatezze dell’apparecchiatura; tali affermazioni, sostiene il giudicante, non possono essere ritenute assistite da fede privilegiata, per quanto provengano da pubblico ufficiale, perché «il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatore e non è un dato oggettivo e inconfutabile».Morale della favola: il Comune non riesce a dimostrare il requisito della visibilità.