Soddisfazione per i sanitari e duro colpo all’A.S.R.E.M. Molise: condannata alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute ai fini IRAP in favore dei medici. A.S.R.E.M. Molise condannata alla restituzione, in favore dei medici esercenti attività di intramoenia, delle somme illegittimamente trattenute ai fini IRAP, attesa l’acclarata non imponibilità ai fini dell’imposta di tutti i proventi percepiti dai professionisti per l’esecuzione del progetto “Mimosa” e/o della più generale attività di intramoenia. Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso – Sez. Lavoro – in seguito alla proposizione di ricorsi in serie di cui si è fatto promotore l’Avv. Luca Marcari del Foro di Campobasso, specializzato in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale. Con la decisione in commento, la Dott.ssa Laura Scarlatelli, Giudice del lavoro del Tribunale del Capoluogo molisano, si è trovata a dover affrontare ancora la difficile questione relativa al rimborso IRAP e ha accolto la richiesta di condanna dell’ASREM Molise avanzata dai professionisti ricorrenti. Questi ultimi, infatti, hanno contestato la decurtazione dei compensi ai fini del pagamento IRAP laddove ha rappresentato un’indebita appropriazione di somme a loro danno e ne hanno richiesto il relativo rimborso.
A tal riguardo, i medici hanno avuto modo di rilevare come la categoria dei dipendenti sanitari – nell’ambito dell’esercizio della propria attività convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale – non possedendo una struttura “autonomamente organizzata” così come ampiamente definita dalla Corte di Cassazione, fosse esclusa dall’ambito di applicazione dell’Irap, mancando il presupposto impositivo di cui all’art.2 del D.Lgs. n.446/1997, così come interpretato dalla Corte costituzionale.
Tra l’altro, gli stessi professionisti hanno evidenziato che anche la Corte costituzionale, con la nota sentenza n.156 del 2001, abbia stabilito l’assoggettabilità dei lavoratori autonomi all’Irap solo a condizione che siano dotati di una “autonoma organizzazione” per l’esercizio della loro attività. La Consulta – si legge nel ricorso presentato dall’Avv. Marcari – ha stabilito che “…detta imposta non risulta gravare sul reddito avendo un carattere reale, ma “colpisce” il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”, chiarendo in tal modo che non è il reddito personale a dover essere gravato, ma l’organizzazione che fornisce la base imponibile per l’IRAP.
E’ passata, dunque la tesi sostenuta dall’Avv. Marcari secondo la quale, il professionista (medico) che – nell’esercizio della libera professione – spende soltanto la propria opera, non produce quella ricchezza aggiuntiva e non realizza il presupposto per l’applicazione della IRAP. Le aziende ospedaliere sono, dunque, i soli soggetti passivi dell’imposta IRAP, e non, di contro, i singoli dipendenti sanitari che esercitano attività libero professionale intramuraria; infatti, tale imposta, per sua natura, è diretta a colpire le attività produttive che, nel caso de quo, sono poste in essere dall’ASREM. Il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda avanzata dai medici professionisti.
Il Giudicante ha asserito in motivazione di sentenza: “E’ pacifico che l’azienda resistente sia assoggettata all’imposizione Irap ai sensi dell’Art. 2 del decreto legislativo n.446/97 il cui presupposto applicativo è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero, alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli Enti, compresi gli organi delle amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta… Con riferimento all’attività svolta intramoenia il soggetto al quale compete l’autonoma organizzazione dell’attività è proprio l’azienda sanitaria resistente”.
L’A.S.R.E.M., costituitasi in giudizio, non ha assolto l’onere – su di essa gravante – di dare prova della sussistenza, in capo ai medici, di un’autonoma organizzazione, tale da assoggettare gli stessi (e non già l’Azienda sanitaria) all’IRAP.
L’azienda sanitaria ha sostanzialmente cercato di dimostrare l’esistenza del cd. meccanismo di traslazione in capo ai sanitari dell’onere economico legato all’IRAP e, a tal fine, ha prodotto in giudizio delle regolamentazioni aziendali concordate con i rappresentanti dei lavoratori in cui, secondo il parere del difensore dell’ASREM, “è esplicitamente previsto che l’Azienda trattiene dalle tariffe riscosse dall’utenza per le prestazioni erogate in regime di attività intramoenia una serie di importi predeterminati, tra cui anche le imposte e le tasse; la quota residuale costituisce la quota spettante al professionista”. “E’ evidente, si legge testualmente nella memoria difensiva dell’Ente resistente, che la quota definita nell’accordo come <<imposte e tasse>>…include anche l’imposta IRAP”.
Non dello stesso avviso è stato l’Organo giudicante.
A tal fine, infatti, ha dichiarato che: “nella memoria difensiva la difesa resistente invoca una serie di provvedimenti del DG (a seguito di verbali di accordo sindacale), asseritamente rilevanti nel caso di specie in quanto attributivi di un ipotetico diritto negoziale al riaddebito dell’IRAP e che avrebbero determinato la traslazione convenzionale dell’onere economico dell’IRAP”.
Sul punto, ha sostenuto il medesimo Tribunale, “è intervenuta la Suprema Corte – sentenza 12 settembre 2013 n.20917 – con la quale si è precisato che, in base all’art.1362 c.c., si deve esaminare il senso letterale delle espressioni adoperate nel testo negoziale. Laddove ci si riferisce alla formula “imposte di legge”, la formula non può equivalere ad una clausola di traslazione del relativo onere economico su soggetti diversi da quelli passivi del rapporto di imposta: anzi, proprio parlare di “applicazione” di “imposte di legge” evoca oggettivamente l’adempimento di un obbligo legislativo, non di uno convenzionale”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Dott.ssa Scarlatelli ha precisato che le trattenute eseguite sulle retribuzioni dei medici esercenti attività intramoenia a titolo di rimborso IRAP, in assenza di uno specifico titolo attributivo del diritto, sono state illecitamente applicate, derivandone per l’ASREM ogni conseguente obbligo di restituzione.
Tale sentenza, tra l’altro, si pone in linea con l’orientamento interpretativo già assunto dalle Sezioni Tributarie, sia di merito che della Corte di Cassazione, nel senso di escludere qualsivoglia principio di automaticità tra l’esercizio dell’attività libero professionale ed il pagamento dell’IRAP, dovendosi accertare sul piano fattuale la ricorrenza dell’attività di impresa sulla base di criteri oggettivi che attengano all’individuazione di una organizzazione di beni, strumenti e personale.
Nel caso in esame, ha concluso l’Organo giudicante, l’apporto professionale è infungibile, trattandosi di prestazioni sanitarie svolte in attività intramuraria ed il soggetto passivo dell’imposta non può che essere individuato nell’ASREM.