Stabilizzazione del personale precario della Protezione Civile

Dopo il TAR Molise anche il Consiglio di Stato con sentenza n.6044 del 25.08.2021 (Presidente Dott. Caringella; Estensore Dott.ssa Quadri) ha ritenuto illegittimo l’operato della Regione Molise che ha negato la stabilizzazione del personale precario della Protezione Civile Regionale accogliendo integralmente le tesi dei lavoratori precari che si erano affidati per la tutela delle loro posizioni agli Avv.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini.

Nel corso dell’anno 2018 l’amministrazione regionale aveva effettuato una ricognizione del personale interessato alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (c.d. decreto Madia), culminata con l’adozione della D.G.R. n. 447/18, con cui era stato approvato l’elenco dei candidati considerati idonei alla procedura di stabilizzazione.

In tale elenco figuravano tutti gli odierni appellati per la specifica ipotesi di stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 del Decreto Madia che avevano prestato lavoro precarioper quasi 20 anni assicurandolo svolgimento di funzioni ordinamentali dalla Regione Molise di protezione civile.

Tuttavia la stessa Regione Molise aveva successivamente omesso di dar corso alla procedura di stabilizzazione del personale precario in maniera del tutto immotivata ed irragionevole con conseguente censura del suo operato da parte del TAR Molise.

La Regione Molise invece di dare attuazione alla sentenza del TAR riteneva di rivolgersi al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale.

Il Consiglio di Stato con sentenza n.6044 del 25.08.2021  ha definitivamente bocciato l’operato dell’Amministrazione Regionale.

La sentenza assume particolare rilievo in quando fissa dei principi di diritto estensibili anche ad altre analoghe fattispecie.

Nella stessa si evidenzia che “la stabilizzazione del personale precario è coerente con l’art. 97 della Costituzione, il quale, pur affermando la regola generale dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso, fa espressamente salvi i casi stabiliti dalla legge. Pertanto, le procedure concorsuali riservate devono essere principalmente finalizzate ad attuare il fondamentale principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. Ed una delle ragioni fondamentali che potrebbe giustificare la facoltà di un’amministrazione pubblica di procedere alla stabilizzazione, attraverso percorsi occupazionali dedicati, è proprio quella di valorizzare professionalità che per molti anni sono state impiegate, senza soluzione di continuità e mediante rapporti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività richiedenti un’alta qualificazione e specializzazione tecnico-amministrativo-gestionale e per questo difficilmente sostituibili. Nella fattispecie in questione le argomentazioni sviluppate dalla Regione Molise per negare la stabilizzazione del suindicato personale, dopo che l’Ente stesso aveva proceduto alla ricognizione dei soggetti aventi i requisiti di legge, risultano pretestuose, atteso che gli appellati costituiscono professionalità utilizzate per attività concernenti mansioni istituzionali e ordinarie dell’Ente Regione, essendo stati da sempre assegnati al Servizio di Protezione Civile della Regione Molise e sempre prorogati in ragione della specificità delle competenze acquisite e delle mansioni professionali svolte di Sala Operativa e Centro Funzionale (funzioni istituzionali e ordinarie), al fine di garantire continuità ed omogeneità organizzativa e funzionale al suddetto Servizio, come risulta dalla complessiva documentazione versata in atti. Ne consegue l’illegittimità delle deliberazioni della giunta regionale n. 289/2019 e n. 338/2019 con cui la Regione ha provveduto ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019 – 2021, nella parte in cui ha contemplato, per l’annualità 2019, tra le diverse iniziative di assunzione, anche la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 14 unità di personale da assegnare al Centro Funzionale del Servizio Protezione Civile. Invero, tale procedura, avente ad oggetto la medesima posizione lavorativa degli odierni appellati, è stata adottata senza alcuna idonea motivazione ed in spregio alla posizione giuridica soggettiva dei medesimi, che da anni lavoravano (e lavorano tutt’ora) per il Centro Funzionale e per la Sala Operativa con contratti a tempo determinato espletando le medesime mansioni oggetto del concorso”

Grande soddisfazione dei lavoratori precari che dopo 20 anni e numerose battaglie giuridiche vedono aprirsi la prospettiva della definitiva stabilizzazione grazie alla tenace battaglia giudiziaria condotta agli Avv.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini.

Commenti Facebook