Riaperture/ Ordinanza regionale: le attività devono inviare alla regione autocertificazione (documento di valutazione rischi)

L’ordinanza è stata firmata dal Presidente Toma nella tarda serata di ieri, 17 maggio, e comporta di fatto l’obbligo per tutte le attività che riapriranno nella giornata di oggi, 18 maggio, a inviare in Regione una autocertificazione per rendere noto il rispetto della normativa sul distanziamento e su tutte le prescrizioni adottate per la riapertura in sicurezza.

Si può utilizzare un modulo generico, da compilare e inviare alla Regione Molise, Direzione Generale della Salute.

Pec:regionemolise@cert.regione.molise.it

Raccomandata ar: Regione Molise, Direzione Generale della Salute, via Genova 11, 86100 Campobasso.

Consegna a mano: Protocollo Unico della Regione Molise, via Genova 11 Campobasso


Dalla data di entrata in vigore della ordinanza n. 31 le attività dei servizi di ristorazione, le
attività inerenti ai servizi alla persona e le attività degli stabilimenti balneari nell’intero territorio regionale sono consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 della stessa ordinanza.

A tal fine è fatto onere alle medesime strutture di trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento di valutazione rischi, sottoscritto dal legale rappresentante p.t., con il quale si dichiarano, nelle forme di cui all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., in modo analitico le misure adottate in ottemperanza alle indicazioni contenute nell’allegato 1 alla presente ordinanza.

Lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla
persona e delle attività degli stabilimenti balneari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o la non conformità del documento di valutazione rischi agli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Le sanzioni e i provvedimenti cautelari di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di
violazione delle linee guida da parte degli operatori di cui al comma 2.

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