Cambio di stagione per le gomme: si passa a quelle invernali dal 15 novembre. L’obbligo è per tutti i veicoli, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli (che però potranno circolare solo in assenza di neve e ghiaccio su strada). L’obbligo è di dotarsi di pneumatici invernali o di avere a bordo altri strumenti omologati, come le catene da neve, idonei a fare aderenza su ghiaccio e neve. La norma – regolata dal Codice della Strada – resterà in vigore fino al prossimo 15 aprile.
Chi dal 15 novembre 2018, circolerà senza gomme termiche (o catene a bordo) sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata. Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada).
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14). In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli.
Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.