La Quinta Sezione del TAR Lazio, presieduta dal dott. Leonardo Spagnoletti, Primo Referendario
Estensore dott.ssa Rosaria Palma, accogliendo la richiesta cautelare, con ordinanza del 22.11.2023 ha sancito che, una volta accertato che le immissioni sonore, provenienti da un pubblico esercizio, superino i limiti di legge, il Comune non può limitarsi a irrogare una sanzione amministrativa, ma ha l’obbligo di intervenire disponendo l’eliminazione delle cause che hanno dato origine all’inquinamento acustico e se non interviene, allora lo deve sostituire la Regione, come previsto dall’Art. 7 comma 3 e dell’art. 4 comma 1 lett. B della L.447/95, nonché dall’art. 21 della Legge Regionale del Lazio n.18 del 3 agosto 2001.
L’ordinanza del TAR segna una svolta epocale nelle spinose questioni relative alla invivibilità dei quartieri delle città italiane, soprattutto dei centri storici, ormai in balia della cosiddetta movida. A promuovere il ricorso con istanza cautelare è stata la giornalista del servizio pubblico Cinzia Fiorato, assistita dall’avv. Vincenzo Iacovino.
La questione è quella delle immissioni sonore oltre ogni limite di legge che, in questo caso,
provengono da un pubblico esercizio e rendono invivibile il suo appartamento. A niente è valso
ogni atto stragiudiziale, ogni richiesta bonaria di insonorizzare, oltre che di tenere a bada le
intemperanze degli avventori. Di fronte all’ostinazione del gestore a non trovare una soluzione e vista l’immotivata e ingiustificata inerzia dell’amministrazione comunale, la giornalista è stata
costretta a muoversi in via giudiziaria.
Nel 2021 si rivolge al Comune di Monterotondo e all’ARPA Lazio, chiedendo, secondo quanto
stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, di intervenire adottando ogni atto di rispettiva
competenza. L’ARPA trasmette la segnalazione alla Polizia Locale di Monterotondo, al Comune di
Monterotondo e alla ASL di Roma chiedendo informazioni al fine di poter effettuare un intervento.
L’ufficio comunale competente non avvia alcuna istruttoria né fa richiesta di accertamento tecnico all’ARPA impedendole, di fatto, di effettuare i rilievi e le misurazioni per verificare le denunciate immissioni sonore moleste. Vista l’evidente condotta illegittima la giornalista interpella un tecnico competente che fa diverse rilevazioni, in mesi, giornate e orari diversi, certificando che le immissioni sonore nel suo appartamento superano sempre e di molto i limiti di legge perfino alle 3 di notte.
L’inquinamento acustico accertato, unito a insulti di ogni genere, aggressioni verbali e secchioni di vetro svuotati in piena notte sotto le sue finestre, costringono la proprietaria dell’appartamento a rivolgersi alla procura di Tivoli, anche data la persistente inerzia del comune.
A quel punto il PM delega alle indagini l’ARPA che accerta definitivamente il denunciato
inquinamento acustico nel suo appartamento causato dal chiasso e dalla musica che viene dal locale sottostante.
Scrive l’ARPA: “Gli esiti delle rilevazioni fonometriche hanno evidenziato VALORI NON
CONFORMI alla normativa vigente (D.P.CM. 14.11.1997 e Legge 26.10.1995 n. 447) e questa
Agenzia, con nota separata, ha, proposto al trasgressore il pagamento in misura ridotta ex art. 16 Legge 24.11.1981 m.689 della sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 della 1. Q. 447/95, come da accordi intrapresi per le vie brevi con la P.G operante AL Conc La presente unitamente agli allegati è inviata anche ai fini degli adempimenti di competenza di cui alla E… Q.447/95 es.m.i.e LR. 18/01 e smi relativi agli aspetti di risanamento acustico e verifica “post operam della compatibilità con i limiti di legge, con richiesta di essere messi a conoscenza dei provvedimenti assunti”.
Nelle conclusioni del rapporto l’ARPA evidenzia che “Sono stati riscontrati valori NON CONFORMI al DM 14.11.1997 [..] con un livello di immissione differenziale a finestre chiuse di. 4.5. DB (A) (soggiorno) a fronte di un limite massimo di 3 db (A). La nota viene trasmessa anche al Comune di Monterotondo perché lo stesso provveda, ai sensi di quanto previsto dalla legge 447/1995, ad avviare il procedimento previsto dagli art.30 e segg. del regolamento per la disciplina delle attività rumorose e ad assumere le dovute determinazioni per il risanamento delle immissioni contra legem riscontrate.
A quel punto la Polizia Locale irroga una sanzione amministrativa all’esercente, rimettendo gli atti al servizio comunale competente, per ricondurre le immissioni sonore prodotte dall’attività sanzionata entro i valori previsti dalla normativa di settore. Ma alla sanzione non seguono i dovuti e obbligatori provvedimenti previsti dall’art. 32 del Regolamento Comunale per la “Disciplina delle Attività Rumorose”. Così, vista la perdurante, immotivata e ingiustificabile inerzia del comune, la giornalista chiede l’intervento sostitutivo della Regione Lazio, ai sensi dell’Art. 7 comma 3 e dell’art. 4 comma 1 lett. B della L.447/95, nonché in attuazione dell’art. 21 della Legge Regionale del Lazio n.18 del 3 agosto 2001 che ne regolano i relativi poteri.
La Regione Lazio, tramite i suoi funzionari, ritiene, a torto, di non intervenire in via
sostitutiva dinanzi all’evidenziata inadempienza del Comune di Monterotondo. Alla giornalista vittima delle molestie sonore non rimane altro che rivolgersi al giudice amministrativo per spezzare questa catena di omissioni. Detto fatto: il Tar Lazio con ordinanza N. 07711/2023 del 22.11.2023 accoglie in pieno l’istanza cautelare e “ha ordinando al Comune di Monterotondo e/o alla Regione Lazio, in via sostitutiva, di adottare (ai sensi degli artt. 30 e 32 del
regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, i provvedimenti più idonei ad eliminare le cause che danno origine all’inquinamento acustico come accertato dall’ARPA Lazio”.
Oggi la giornalista ha prontamente diffidato il Sindaco e la Regione Lazio affinché diano
esecuzione al provvedimento del giudice amministrativo, con provvedimenti concreti di bonifica,
pronta a portare ogni condotta omissiva davanti ai giudici penali e a farsi risarcire ogni danno per tutte le sofferenze derivanti dalle condotte omissive e commissive illegittime e illecite. Esprime soddisfazione l’avvocato Vincenzo Iacovino, il quale sottolinea l’importanza della
decisione del TAR per gli strumenti di tutela diretti e sostitutivi che mette a disposizione dei
cittadini molestati dalle immissioni acustiche. Per la coraggiosa e ostinata giornalista, che ha subito un attentato incendiario a causa delle sue battaglie di legalità, è tempo di dire basta ai soprusi e di pretendere dagli esercenti e dagli amministratori pubblici il rispetto delle regole e, visto che presiede un’associazione per la tutela del centro storico, la sua vittoria assume un significato ancora più importante e dà forza alle sue battaglie contro il degrado del territorio e in favore dei cittadini vittime della cosiddetta mala movida.