Nel corso dell’ultimo mese, il personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa, nell’ambito dei controlli dei locali di pubblico intrattenimento e spettacolo nonché di locali quali ricevitorie VLT e sale SLOT, ha effettuato numerosi controlli volti a verificare la presenza di eventuali irregolarità circa il rispetto della normativa di settore con particolare attenzione alla tutela dei minori.
In quest’ottica, nella notte del 1 dicembre scorso è stato sottoposto a controllo amministrativo un esercizio pubblico dedito all’attività di ristorazione, che aveva pubblicizzato una serata con intrattenimento danzante che prevedeva la presenza di un disk jockey con relativa consolle per la diffusione della musica con impianto elettronico ed acustico senza essere, tuttavia, in possesso delle dovute autorizzazioni comunali.
Nel corso della serata, al momento del controllo, è stata accertata la presenza all’interno del locale di oltre 250 persone. Sono stati identificati dagli agenti della Squadra amministrativa i titolari dell’esercizio commerciale che, come detto, non erano in possesso delle prescritte autorizzazioni.
Gli operatori hanno sanzionato l’esercente per la violazione di cui all’art. 666 codice penale per esercizio di spettacoli o trattenimenti pubblici in assenza di licenza prevista dall’art. 68 TULPS e per la violazione di cui all’art. 681 del codice penale, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, come previsto dall’art. 80 TULPS. Inoltre, è stata intimata ai titolari del pubblico esercizio di provvedere all’immediata cessazione dell’attività illecita.
Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla verifica delle necessarie comunicazioni al Comune circa gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio e al versamento delle imposte sui diritti di autore (SIAE).
Gli agenti della Squadra Amministrativa, sempre nell’ambito dei controlli amministrativi, in particolare alle Sale da Gioco, hanno poi riscontrato una serie di illeciti penali , tra cui la violazione di cui all’art. 650 C.P. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” e all’art. 17 c. 2 T.U.L.P.S. “violazione ordinanze emessa, in conformità alle leggi, dai Prefetti, Questori, Ufficiali distaccati di P.S.” a carico di un cittadino campobassano, in quanto lo stesso aveva intrapreso l’attività di raccolta scommesse per conto di un bookmaker estero attraverso l’apertura di un punto di raccolta (Centro Trasmissione Dati – CTD) nonostante il provvedimento di divieto emesso dal Questore di Campobasso.
Sempre nel capoluogo, al titolare di una sala giochi è stata contestata la violazione dell’ art. 180, comma 1, del R.D. n. 635/40 reg. d’esecuzione del T.U.L.P.S. e art. 221 bis, comma 2, del R.D. 773/31 T.U.L.P.S.”, in quanto lo stesso non teneva esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, le autorizzazioni e le licenze previste nonché la violazione dell’art. 8 T.U.L.P.S. sanzionata dall’art. 17 bis comma 2 del T.U.L.P.S. con sanzione pecuniaria da Euro 516,00 a euro 3.098,00 per assenza del titolare o di un suo rappresentante autorizzato” non avendo rispettato la prescrizione dell’autorità di pubblica sicurezza per il rispetto del divieto di ingresso e gioco da parte dei minori.