Con Determinazione Dirigenziale n.1626 del 02/08/2013, la Provincia di Campobasso ha preso atto dell’entrata in vigore, avvenuta il 12 luglio u.s., del DPR n.74 del 12-04-2013 relativo al “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Nello specifico, l’articolo 7 comma 6 del DPR n. 74/2013 rimanda ad un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, che doveva essere emanato entro il 1° luglio 2013, l’aggiornamento e l’integrazione della modulistica relativa ai libretti di impianto e ai rapporti di efficienza energetica.
Dato atto che il decreto di cui trattasi non risulta ancora emesso, tale circostanza ha indotto la Provincia di Campobasso, mediante la menzionata determinazione dirigenziale n.1626/2013, a prendere atto del DPR 74/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149/2013, stabilendo, nel contempo, “che nelle more dell’emanazione del decreto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, relativo alla modulistica dei rapporti di controllo di efficienza energetica nelle versioni o configurazioni attinenti alle diverse tipologie impiantistiche (rapporto tipo 1, tipo 2, tipo 3, e tipo 4, di cui all’allegato A del D.P.R. n.74/2013), permane, per il servizio di controllo verifica ed ispezione degli impianti termici per il contenimento dei consumi energetici affidato in regime di concessione
all’ATI ESA Srl – SO.L.A.R.E. Srl, la procedura vigente attuata dalla Provincia di Campobasso”. Si ridadisce che il controllo e la manutenzione degli impianti termici (art. 7 del DPR n. 74/2013) e il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici (c.d. analisi dei fumi, ex art. 8 del DPR n. 74/2013), sono due interventi di diversa natura che vanno effettuati entrambi sull’impianto termico, mediante l’utilizzo della modulistica vigente (rapporti di controllo tecnico prepagati redatti su moduli autorizzati dalla Provincia di Campobasso – art. 11 del Regolamento Provinciale), con le seguenti periodicità:
– relativamente alle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici, la periodicità
è sancita dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili
dall’installatore/fabbricante/manutentore dell’impianto stesso (art. 7 commi 1, 2, 3, 4, del
DPR n.74/2013);
– relativamente alle attività di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
(analisi dei fumi), nelle more dell’emanazione del decreto di approvazione della modulistica,
permane la procedura vigente attuata dalla Provincia di Campobasso, con le periodicità di
cui alla seguente tabella:
Attività di controllo efficienza energetica impianti termici
periodicità tipologia impianto
annuale
• alimentati a combustibile liquido, a prescindere dalla potenza
• alimentati a gas di potenza maggiore o uguale a 35 kW biennale
• alimentati a gas di potenza inferiore a 35 kW con generatore di calore con oltre otto anni di anzianità
• impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati quadriennale
• tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW
Si segnalano, inoltre, le innovazioni di maggior rilievo introdotte dal DPR n. 74/2013 che incidono sul servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici:
Articolo 4 comma 7 presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:
a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4,
lettera a).
Articolo 6 comma 8
nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Articolo 7 comma 4
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
Articolo 8 comma 1
dovranno essere sottoposti al controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12
kW.
Articolo 8 comma 7
è stato ridotto il termine, da 300 giorni a 180 giorni, entro il quale il responsabile dell’impianto deve provvedere a sostituire il generatore di calore i cui rendimenti non siano riconducibili ai limiti previsti.
Articolo 11
in relazione agli adempimenti sanciti dal DPR n.74/2013, vigono le sanzioni previste dall’art. 15 – commi 5 e 6 del D.Lgs n.192/2005, che nello specifico prevedono:
• all’art. 15 comma 5 D.lgs 192/2005 “il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000
euro”;
(Art. 7 comma 1 del D.Lgs 192/2005:”Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, oper essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente”)
all’art. 15 comma 6 D.lgs 192/2005 “l’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti”.
(Art. 7 comma 2 del D.Lgs 192/2005: “l’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per
ricevuta e presa visione”)