Fase 2/ Il sindaco di Petrella emana nuova ordinanza per le norme anti Covid 19

Il Sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso in vista dell’inizio della Fase 2, lunedì 4 maggio, ha emanato una nuova ordinanza sindacale in materia di Contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid 19, in vigore dal 4 al 18 maggio 2020. In particolare:

-Tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dalla regione Molise, una volta giunti nel territorio di Petrella Tifernina, dopo aver comunicato entro due ore l’ingresso in Molise al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874/313000, 0874/409000 ovvero ai seguenti indirizzi e – mail: coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org sono obbligati a darne notizia anche al Sindaco di Petrella Tifernina, riferendo delle disposizioni impartite dal competente servizio regionale di sanità pubblica. Ai medesimi obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati, al momento del loro rientro nel territorio di Petrella Tifernina, tutti gli individui che nel periodo di vigenza della presente ordinanza si rechino fuori del medesimo territorio per un periodo superiore a 24 ore

-Per ottemperare all’obbligo di comunicazione al Sindaco di Petrella Tifernina, della presente ordinanza telefonare al seguente numero: 333/9403021 oppure scrivere alla casella di posta elettronica : coronavirus.petrellatifernina@gmail.com

– Sono sospese ogni attività di fiera o mercato. E’ consentito il commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari ai soli commercianti provenienti e residenti nella Regione Molise. Per la vendita delle merci è imposto a tutti gli ambulanti l’utilizzo di mascherine, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita.

-Sono vietate le attività di volantinaggio e di promozioni commerciali porta a porta.

Si può accedere al cimitero comunale con l’obbligo di indossare mascherine, evitando assembramenti e rispettando la distanza minima di sicurezza, di 1 metro, con altri visitatori. Art.5 E’ vietato l’accesso ai parchi gioco.

-E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherina per accedere, oltre che al cimitero comunale, nei locali commerciali, negli uffici pubblici, negli studi medici e professionali, nonché per gli acquisti di prodotti alimentari in area pubblica. Art.7

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, tranne per i punti 1 e 2 che hanno validità fino alle ore 24 del 10 maggio 2020, sono efficaci dalle ore 24 del 3 maggio 2020 alle ore 24 dell’18 maggio 2020.

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