In data 21 novembre dell’anno 2008 la Provincia di Campobasso procedeva al licenziamento
disciplinare, strumentale, dell’allora Dirigente addetto ai lavori pubblici della Provincia di
Campobasso, previa contestazione di numerosi addebiti di carattere disciplinare.
La vicenda fece scalpore data la riconosciuta professionalità e competenza del Dirigente coinvolto.
Dopo anni di battaglie giudiziarie la Cassazione con recente Ordinanza del 09.10.2024 ha posto la
parola fine alla vicenda confermando la nullità del licenziamento irrogato e del conseguente diritto
alle retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo recesso fino alla data delle dimissioni nel
frattempo rassegnate dal dirigente per giusta causa.
Dopo che il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro aveva accolto solo
parzialmente le ragioni del Dirigente, la Corte d’Appello di Campobasso in riforma della sentenza
impugnata, accoglieva pienamente le ragioni dello stesso, rigettando viceversa le richieste
risarcitorie formulate dalla Provincia di Campobasso contro il Dirigente.
La Suprema Corte di Cassazione, riconoscendo pienamente le regioni del Dirigente coinvolto,
assistito dagli Avv.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, ha rigettato definitivamente il ricorso
della Provincia di Campobasso, confermando integralmente le statuizioni della Corte di Appello e
contestuale condanna alle spese legali dell’Ente provinciale.
L’Ordinanza ha espresso anche un interessante principio di diritto in merito alla prescrizione
eccepita dalla Provincia, in merito ai crediti maturati dal lavoratore, escludendo la prescrizione dei
crediti derivanti dall’accertata nullità del recesso per giusta causa (tamquam non esset, per la natura
dichiarativa della pronuncia di nullità, produttiva di effetti ex tunc). La Suprema Corte ha infatti
evidenziato che nel caso di specie il rapporto lavorativo era stato ripristinato fino alla data delle
dimissioni del lavoratore, con la maturazione dei relativi crediti retributivi del periodo
dell’illegittimo recesso fino alla data di dimissioni per giusta causa, con la conseguente possibilità
di farne valere la pretesa, a norma dell’art. 2935 c.c..
Da tale epilogo giudiziario si evince chiaramente lo sviamento dell’azione amministrativa dettata da
scopi strumentali che ora passeranno al vaglio delle autorità giudiziarie competenti sia per il
risarcimento dei danni personali che erariali da parte chi ha assunto decisioni in aperta violazione
dei legge.
Dirigente provinciale licenziato, la Cassazione ne decreta l’illegittimità
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