I figli possono fare una passeggiata con uno dei genitori nei pressi della propria abitazione perché si tratta di un’attività motoria e non di uno sport all’aperto. È quanto chiarisce una circolare del Viminale inviata ai prefetti su spostamenti e assembramenti.
In particolare nel documento scritto dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi viene evidenziato che «è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione».
Piantedosi chiarisce anche che «l’attività motoria è generalmente consentita e la passeggiata non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)».
Le condizioni sono sostanzialmente quattro: che si tratti di minorenni, che sia presente un solo genitore, che si rimanga vicino a casa e che si rispetti la distanza minima di un metro dalle altre persone, evitando di creare assembramenti.
Inoltre il Viminale chiarisce anche cosa è consentito e cosa no per quanto riguarda disabili e anziani: sì alle passeggiate accompagnati (ma sempre nei pressi dell’abitazione), sì a uscite negli spazi all’aperto di strutture (residenze o case famiglia) ma mantenendo il classico “metro di distanza” da ospiti esterni alla struttura e con l’utilizzo di mascherine e guanti.