Con l’Ordinanza n. 28 del 11.09.2017 l’Amministrazione comunale di Campobasso interviene in materia di “Manutenzione dei fondi per regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche” che implementa quella già esistente, emessa dalla amministrazione nel 2016, e che contiiene i riferimenti alla normativa attuale e le indicazioni precise riguardo gli adempimenti da effettuare da parte dei privati.
Riportiamo parte dell’Ordinanza in questione:
Si Ordina: Ai proprietari di immobili e terreni prospicienti strade comunali e/o vicinali, ad uso pubblico e non, di porre in essere ogni accorgimento tecnico-operativo utile alla regimentazione delle acque meteoriche superficiali, da eseguire a propria cura e spese, con rimozione immediata di sterpaglia, arbusti e residui di lavorazioni agricole, come di seguito:
a. per i fondi rustici, devono essere quindi eseguite e riisullttare sempre presenttii canalizzazioni di scolo con adeguata pendenza ottenute mediante escavazione, profilatura e sagomatura del terreno, tali da favorire il convogliamento e lo smaltimento delle prime acque meteoriche e consentire il regolare deflusso delle stesse nella rete idraulica principale. I proprietari dei fondi devono altresì mantenere in efficienza le tubazioni sottostanti ogni accesso carraio, con pulizia delle stesse da sostanze organiche e terriccio;
b. per i fondi rustici limitrofi e/o immediatamente confinanti con marciapiedi, zanelle e/o caditoie laterali alle strade ad uso pubblico, deve essere eseguite la continua pulizia dalle erbacce infestanti e dagli arbusti ivi prospettanti, al fine di evitare che con le precipitazioni meteoriche la vegetazione ed il conseguente terriccio dilavato ostruiscano canali e si riversino sulle sedi viarie;
Si ordina Altresì: che tutti i conduttori dei fondi, siano essi agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori a vario titolo, ciascuno per la propria rispettiva competenza, a provvedere:
c. alla manutenzione, pulizia costante ed al ripristino degli antichi solchi di scolo e/o fossi vernili, con mezzi idonei ed adeguati, anche meccanici, in modo da adeguatamente favorire il convogliamento delle acque già esistenti e ben regimate, soprattutto a ridosso di strade vicinali, comunali e provinciali;
d. qualora sia necessario, alla rimozione dell’alveo del corso d’acqua di ogni livello;
e. qualora sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi al fine di evitare scivolamento del terreno all’interno dell’alveo stesso;
f. qualora sia necessario, alla pulizia delle ripe, sponde ed alvei da erbe infestanti, rovi, rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell’ambiente.
Tutti gli interventi previsti dalla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti periodicamente, in due cicli di lavorazioni, da effettuarsi entro le seguenti scadenze:
primo ciclo: ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE DI OGNI ANNO
secondo ciclo: ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO,
in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulica degli scoli e delle opere idrauliche connesse.
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.
SANZIONI
In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza e delle norme previste dal C.d.S., dal D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.ro 156 e dalle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, saranno applicate, a carico dei responsabili, conduttori a qualsiasi titolo e proprietari, le seguenti sanzioni:
1. nel caso di inosservanza a quanto previsto nel punto “a” e ferma restando l’applicazione di sanzioni più gravi, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 ad €uro 500,00; è ammesso il pagamento in misura ridotta come da normativa;
2. nel caso di inosservanza a quanto previsto nel punto “b” e ferma restando l’applicazione di sanzioni più gravi, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 100,00 ad €uro 500,00; è ammesso il pagamento in misura ridotta come da normativa;
3. nel caso di inosservanza a quanto previsto da qualsiasi dei punti “c”, “d”, “e” ed “f”, ferma restando l’applicazione di sanzioni più gravi, s applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 ad €uro 500,00; è ammesso il pagamento in misura ridotta come da normativa.
Il Sindaco, inoltre,
AVVERTE
Che è assolutamente vietato procedere alla pulizia dei fondi attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti e rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d’acqua.
Tutti i rifiuti vegetali e non derivanti da lavori di pulizia dei fondi e dei corsi dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto in materia ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Avverte, altresì, che ove detti lavori non vengano eseguiti entri i cicli sopradetti e, nel caso di eventuale accertamento della violazione, entro i termini di diffida ivi indicati, l’Ente provvederà all’esecuzione delle lavorazioni d’ufficio, affidando le lavorazioni a ditta di fiducia dell’Amministrazione comunale regolarmente iscritta all’Albo dei Fornitori, con conseguente rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati. Ai contravventori saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa, come sopra richiamata, ferma restando l’adozione di ogni altro provvedimento conseguenziale. Si precisa che l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esonera l’obbligato ad eseguire le lavorazioni contestate. In caso di inottemperanza e/o esecuzione della presente Ordinanza, si procederà secondo le forme di legge con denuncia presso le competenti Autorità, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Per l’applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge 24.11.1981, n.ro 689 e ss.mm.ii.
Il Dirigente dell’Area Operativa Sviluppo del Territorio – Settore LL.PP., il Comando di Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali, il personale dell’Amministrazione provinciale e le restanti FF.O. operanti sul territorio ai quali la presente Ordinanza è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell’esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni. Gli Organi anzidetti sono tenuti ad intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l’efficienza del sistema generale idraulico e di convogliamento delle acque per prevenire situazioni di pericolo e di danno.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, inserita sul sito ufficiale
dell’Amministrazione e trasmessa:
– Alla Prefettura di Campobasso;
– Alla Questura di Campobasso;
– Al Comando Stazione Carabinieri di Campobasso;
– Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso;
– Al Comando Regione Carabinieri Forestale “Molise”;
– Alla Provincia di Campobasso;
– Alla Regione Molise – Servizio di Protezione Civile;
– All’A.N.A.S. Strade S.p.A. di Campobasso.
– Al Comando di Polizia Municipale.
Contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.