U.O.A. POLIZIA LOCALE Ordinanza n. 212-19
Oggetto: Ordinanza di Polizia Stradale –Manifestazione Sportiva “ 24° Rally del Molise “ Area parcheggio stadio Selva Piana. IL DIRIGENTE
Vista la nota a firma del presidente dell’ACI di Campobasso, ente organizzatore del 24° Rally del Molise, con la quale si chiede di vietare il transito e la sosta sui tratti interessati al passaggio dei veicoli partecipanti alla manifestazione sportiva in programma nei giorni 5 e 6 Ottobre 2019;
Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico a firma del delegato dell’ACI di Campobasso, sig. Luciano Matteo, registrata in entrata con il protocollo n. 52044-19, con la quale tra l’altro si richiede, dal giorno 04.10.2019 fino al giorno 06.10.2019, l’occupazione dell’area di parcheggio posta presso il nuovo stadio Romagnoli normalmente riservata ad accogliere i veicoli dei tifosi locali nell’occasione dello svolgimento delle partite di calcio;
Dato atto che il Servizio Mobilità ha accolto la suddetta richiesta rilasciando la concessione di occupazione n. 390-19;
Accertata la necessità, per consentire lo svolgimento della manifestazione de qua, di vietare la sosta nell’area di parcheggio del nuovo stadio Romagnoli, oggetto di concessione di occupazione n. 390-19 ;
Visto l’ art. 7 del C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 92, n.285; Visto il Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495; Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazione ed integrazioni;
ORDINA
In occasione del 24° Rally del Molise l’adozione del seguente provvedimento: DIVIETO DI SOSTA e CHIUSURA AL TRAFFICO del 04.10.2019 del 06.10.2019, di: Area parcheggio (tifosi Locali) nuovo stadio Romagnoli;
DISPONE Il presente provvedimento che sarà pubblicato on – line è altresì trasmesso: – al Sig. Sindaco; – Urp; – alle forze di Polizia Territoriali competenti; – alla Società SEAC; – Aj Mobilità. Il personale di cui all’art. 12 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992, che espleta servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
SARA’ CURA DELL’ORGANIZZAZIONE PROVVEDERE AD APPORRE APPOSITI IMPEDIMENTI FISICI CHE IMPEDISCANO L’ACCESSO NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE PRESIDIATI DA PERSONALE FORMATO E RICONOSCIBILE. Resta fermo in capo agli organizzatori l’obbligo di acquisire ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere, ecc. in ordine ad altri profili (agibilità, sicurezza, ecc.).
COMUNE DI CAMPOBASSO – PROTOCOLLO GENERALE N. 0053725 DEL 04-10-2019 Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dall’ art. 7 del C.d.S.. Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.
AVVERTE Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. Molise competente ai sensi del d.lgs 104 del 2010, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del D.L. 285/92 e con le modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.
Il Dirigente avv. Matteo Iacovelli