Campobasso/ Ordinanza sindacale di applicazione di norme antincendio

Il problema degli incendi di rovi e boschi nel periodo estivo si amplifica per le alte temperature e a volte l’insistenza di correnti che li alimentano. La neosindaca di Campobasso, Marualuisa Forte all’uopo ha firmato apposita ordioanza, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, nella quale, considerate appunto le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva che rendono elevatissimo il rischio di incendi, sia in zone boschive che in periferia, “con grande pregiudizio per l’incolumità pubblica, per i beni e per il patrimonio ambientale” e le condizioni di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno, che determinano una notevole proliferazione di vegetazione e materiali di risulta facilmente infiammabili; e considerato che “si rende assolutamente necessario provvedere, anche da parte dei privati, alla rimozione di vegetazione, sterpaglie e rovi, soprattutto in prossimità di strade e vie di pubblico transito”

ordina che fino al 30 settembre 2024, nei terreni agricoli e boschivi e lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è fatto divieto di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e/o ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille e compiere ogni altra azione che possa generare fiamme libere. Stabilito sempre fino al 30 settembre, nei fondi coltivati ed in quelli incolti, il divieto di bruciare stoppie, erbe residuali ed erbe infestanti.

Nell’ordinanza inoltre si ordina:

  1. ai proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, di rimuovere per una fascia di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci) le sterpaglie e la vegetazione secca presente;
  2. ai proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati (quali giardini, aree incolte e/o lotti inedificati), siano essi ricadenti in centro urbano o nell’agro del Comune di Campobasso, qualora non avessero ancora adempiuto, l’effettuazione di interventi di pulizia, a propria cura e spese, della vegetazione infestante e quella depositata e/o ogni altro elemento insistente sul proprio fondo che possa in qualche modo accrescere il pericolo di incendi, il tutto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
  3. ai titolari di serbatoi fissi di GPL, gasolio o altri carburanti, l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al deposito, per un raggio non inferiore a mt 5 (cinque);
  4. l’obbligo, ai conduttori di automezzi agricoli a scoppio, durante l’uso, di applicare all’estremità del tubo di scappamento idoneo dispositivo parascintille;
  5. l’obbligo, ai proprietari e/o conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare intorno alle citate costruzioni, una fascia di rispetto completamente sgombra da vegetazione secca di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci).

L’inosservanza di tali disposizioni comporterà a carico dei contravventori sanzioni pecuniarie secondo norme di legge.

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