Le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rendono elevatissimi il rischio di incendi, sia in zone boschive che in periferia, con grande pregiudizio per l’incolumità pubblica, per i beni e per il patrimonio ambientale , inoltre viste le condizioni di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno, interni ed esterni al perimetro urbano, determinano una notevole proliferazione di vegetazione e materiali di risulta facilmente infiammabili il Sindaco di Campobasso Antonio Battista emana ordinanza di Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti.Si legge nell’Ordinanza: RAVVISATA la necessità di emanare con urgenza il presente provvedimento a tutela della pubblica incolumità;
ORDINA
1. fino al 30 settembre, nei terreni agricoli e boschivi e lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è fatto divieto di:
a. accendere fuochi;
b. usare apparecchi a fiamma libera e/o ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille;
c. compiere ogni altra azione che possa generare fiamme libere;
2. in ottemperanza alla L.R. 04.03.2005, n.ro 8 ed al Decreto del Presidente della Regione Molise n.ro 144 del 10.07.2013, fino al 30 settembre c.a., nei fondi coltivati ed in quelli incolti, il divieto di bruciare stoppie, erbe residuali ed erbe infestanti;
3. ai proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, di rimuovere per una fascia di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci) le sterpaglie e la vegetazione secca presente;
4. i titolari di serbatoi fissi di GPL, gasolio o altri carburanti, l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al deposito, per un raggio non inferiore a mt 5 (cinque);
5. l’obbligo, ai conduttori di automezzi agricoli a scoppio, durante l’uso, di applicare all’estremità del tubo di scappamento idoneo dispositivo parascintille;
6. l’obbligo, ai proprietari e/o conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare intorno alle citate costruzioni, una fascia di rispetto completamente sgombra da vegetazione secca di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci).
SANZIONI
In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza e delle norme previste dal C.d.S., dalla Legge 353/2000, dal D.Lgs. 152/2006 e dalle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione degli incendi boschivi e pulizia delle aree incolte, saranno applicate, a carico dei responsabili, conduttori e proprietari, le seguenti sanzioni:
1. nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i confini stradali di pubblico transito, sarà elevata, ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada, una sanzione pecuniaria da euro 148,00 ad euro 594,00;
2. nel caso di mancata pulizia di aree incolte, in genere, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;
3. nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari presenti o depositati, sarà elevata sanzione pecuniaria da euro 105,00 ad euro 620,00 ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. 152/2006;
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni ed attività determinanti, anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, durante il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della Legge 21.11.2000, n.ro 353. a carico dei contravventori, contestualmente, verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Inoltre INVITA
Chiunque avvisti incendi o focolai, che minaccino l’incolumità pubblica a segnalarlo alle seguenti autorità:
– Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115;
– Corpo Forestale dello Stato tel. 1515;
– Comando Polizia Municipale di Campobasso tel. 0874.405400;
– Carabinieri tel. 112;
– Questura/Polizia Stradale tel. 113.