Campobasso/ Capodanno in piazza: divieto uso di bicchieri, bottiglie in vetro, lattine

IL SINDACO, PREMESSO CHE con deliberazione n. 379 del 16/12/20220, la Giunta comunale ha previsto per il giorno 31/12/2022 nell’ambito del cartellone delle festività natalizie, l’iniziativa ‘Capodanno in Musica’, da svolgersi in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 23:00, con allestimento di palco e service a cura della GSM Servizi S.r.l.s.;

CONSIDERATO CHE è previsto per l’evento l’afflusso di avventori nell’area di svolgimento della suddetta manifestazione;

VALUTATA l’opportunità di prevedere tutte le misure atte a garantire la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica;

RITENUTO pertanto di vietare, dopo le 22:00 e sino a termine dei festeggiamenti per il Capodanno l’utilizzo di bicchieri, bottiglie in vetro, lattine, involucri di cartone o tetrapack, che potrebbero costituire un potenziale pericolo per il pubblico presente; di estendere l’anzidetto divieto altresì ai pubblici esercizi di somministrazione e ristorazione di cui all’art.5 della L. n. 287/1991, presenti nel perimetro di svolgimento della manifestazione (area ricompresa tra P.zza Gabriele Pepe, Corso Vittorio Emanuele, P.zza D’Ovidio, Viale Regina Elena, Via Scatolone, P.zza della Vittoria comprese le traverse afferenti);

CONSIDERATO inoltre che per le medesime motivazioni, al fine di prevenire fenomeni di panico generalizzato tra gli spettatori e gli animali di compagni al seguito, provocato dall’utilizzo di petardi, fuochi pirotecnici e similari è opportuno disporre il divieto d’utilizzo degli stessi nell’area interessata dall’iniziativa di spettacolo;

VISTI l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00; il D.M. del Ministero dell’Interno del 5 Agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa e quivi richiamati e trascritti:

– di vietare, dopo le 22:00 e sino a termine dei festeggiamenti per il Capodanno l’utilizzo di bicchieri, bottiglie in vetro, lattine, involucri di cartone o tetrapack che potrebbero costituire un potenziale pericolo per l’incolumità del pubblico presente;

– di estendere l’anzidetto divieto altresì ai pubblici esercizi di somministrazione e ristorazione di cui all’art.5 L. n. 287/91 presenti nel perimetro di svolgimento della manifestazione (area ricompresa tra P.zza Gabriele Pepe, Corso Vittorio Emanuele, P.zza D’Ovidio, Viale Regina

Elena, Via Scatolone, P.zza della Vittoria comprese le traverse afferenti);

– di vietare, al fine di prevenire fenomeni di panico generalizzato tra gli spettatori, l’utilizzo di petardi, fuochi pirotecnici e materiale esplodente in genere nell’area interessata dalla manifestazione;

AVVERTE

– che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art.7-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267 e ss. mm. ed ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 applicata con le modalità previste dalla Legge 24 Novembre 1981, n 689 e ss.mm. ed ii. Ai sensi dell’art 7 bis del Decreto Legislativo N. 18 agosto 2000 n 267.

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