Riceviamo e pubblichiamo
Nel lontano febbraio 2015, un autista dell’azienda di trasporto pubblico urbano SEAC s.r.l.– anche sindacalista della sigla UIL Trasporti – era stato licenziato sul presupposto di aver utilizzato in modo illegittimo ed arbitrario di tre giorni di permesso per motivi sindacali. Ebbene, pochi giorni or sono, la Corte d’Appello di Campobasso, ribaltando la sentenza di primo grado del Tribunale del lavoro di Campobasso che aveva dato torto al dipendente, ha disposto la reintegra nel posto di lavoro del lavoratore licenziato illegittimamente dall’azienda in violazione delle norme di legge e del CCNL applicato, conseguente condanna al risarcimento dei danni pari alle differenze retributive maturate.
La società era giunta a tale determinazione dopo aver fatto pedinare il lavoratore da un investigatore privato. I legali Avv.ti Nicola Criscuoli e Gianlivio Fasciano hanno, invece, sostenuto e provato giudizialmente che il lavoratore avesse, effettivamente, fruito in modo del tutto legittimo dei permessi sindacali richiesti. Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’avvenuto utilizzo dei permessi richiesti nel caso in esame, per svolgere propriamente attività sindacale, non lede il vincolo fiduciario tra le parti e, quindi, non giustifica il licenziamento ma, eventualmente, una sanzione conservativa. E dunque, accogliendo la tesi degli avvocati incaricati, la Corte molisana ha ritenuto sproporzionato il licenziamento disposto, sul presupposto che, ai sensi del CCNL applicato e della normativa in tema, l’assenza sino a tre giorni, anche qualora fosse considerata arbitraria, è comunque punita con una sanzione conservativa, derivandone anche per tale motivo la nullità del recesso.
Gli avvocati Criscuoli e Fasciano, il lavoratore e l’organizzazione sindacale UIL Trasporti esprimono soddisfazione per la sentenza, in quanto la loro tesi difensiva è stata accolta dal giudice di appello. Una sentenza che dichiara illegittimo un provvedimento sproporzionato, oltre che ingiustificato, posto in essere dall’azienda, in contrasto con le più basilari regole espresse dalle norme e contratti collettivi applicabili e, pertanto, in spregio alle libertà fondamentali dei lavoratori.
Studio legale Criscuoli – UIL Trasporti Molise