Sostenere la crescita, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione: arrivano gli incentivi fiscali per investire in start up innovativ. Dopo aver ottenuto il benestare della Commissione UE, entrano in vigore, infatti, le disposizioni introdotte dal Decreto Sviluppo bis ora disciplinate con il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014.
Vengono definiti:
· le modalità di accesso e fruizione degli sconti fiscali;
· i beneficiari;
· i destinatari degli investimenti;
· le condizioni necessarie ad evitare la decadenza del beneficio.
In particolare gli incentivi spettano sia nel caso di costituzione di una nuova impresa che nell’ipotesi di incremento del capitale sociale di un’ impresa già esistente (come nel caso degli investimenti attraverso equity crowdfunding).
Per le persone fisiche, è prevista una detrazione di imposta del 19% dell’importo investito per un massimo di euro 500.000 in ciascun periodo di imposta.
Per le persone giuridiche, è invece prevista una deduzione dal reddito imponibile del 20% delle somme conferite, per un importo massimo non superiore a euro 1,8 milioni.
Le percentuali sono elevabili rispettivamente al 25 e al 27% nel caso di investimenti nelle start up a vocazione sociale o per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Inoltre, il Decreto Sviluppo 2.0 prevede anche che le start up innovative siano esentate dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, in fase di iscrizione e fino alla perdita dei requisiti e comunque per massimo quattro anni. Le imprese che hanno già versato il corrispettivo alle Camere di Commercio possono quindi fare domanda di rimborso.